Legge 53 del 200 art 4 – comma 1 della legge 53 dell’8 marzo 2000 prevede che “La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica”.
La definizione dei criteri per la fruizione viene regolamentata dal Decreto Ministeriale n. 278 del 21 Luglio 2000.
L’art. 1 – comma 1 del D.M. n. 278/200 precisa ulteriormente che a lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono utilizzare i tre giorni di permesso in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore.