Supplenze e incarichi – sanzioni in caso di rinuncia, abbandono o mancata presa di servizio

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Supplenze e incarichi – sanzioni in caso di rinuncia, abbandono o mancata presa di servizio

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Riportiamo sinteticamente le

Individuazione con procedura informatizzata = accettazione dell’incarico

L’art.12 comma 5 dell’OM n. 112 del 6 maggio 2022 stabilisce che gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le modalità informatiche, assegnino gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura automatizzata (nell’ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria).

L’assegnazione dell’incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l’accettazione della stessa. Degli esiti dell’individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all’albo on-line.

Rinuncia agli incarichi di supplenza per mancata presentazione della domanda o mancata espressione di sedi art 12 comma 4 OM n. 112 del 6 maggio 2022

La mancata presentazione dell’istanza della procedura informatizzata costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato al 31 agosto e al 30 giugno per tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Rimane fermo il diritto a poter lavorare con convocazioni da parte delle scuole con graduatorie d’istituto, sia per supplenze brevi e saltuarie che per incarichi al 31 agosto o 30 giugno (questi ultimi sono assegnati dalle scuole quando le graduatorie provinciali sono esaurite).

La mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto tra le preferenze espresse nell’istanza informatizzata costituisce rinuncia per quelle specifiche sedi, posti o classi di concorso non inseriti. Infatti, se quando arriva il proprio turno di nomina, l’aspirante non può essere soddisfatto rispetto alle preferenze che ha espresso, mentre sarebbe stato disponibile un posto relativo a sedi/posti/classi di concorso non indicate, è considerato rinunciatario. La conseguenza è che il docente non potrà avere l’assegnazione dell’incarico a tempo determinato con la procedura informatizzata dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento e non sarà riconvocato in successivi turni di nomina. Anche in questo caso il docente potrà lavorare con le supplenze conferite da graduatoria d’istituto.

Rinuncia allincarico di supplenza dopo assegnazione avvenuta con procedura informatizzata art. 12 c. 11 e art. 14 c. 1 lettera a OM n. 112 del 6 maggio 2022 

Gli aspiranti che una volta ricevuta l’assegnazione della supplenza non prendano servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione perdono la possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento. Quindi potranno lavorare solo con nomine da graduatorie d’istituto per incarichi di supplenza breve e saltuaria (malattia, maternità, etc.)

Abbandono del lavoro dopo la presa di servizi art. 14 c. 1 lettera b OM n. 112 del 6 maggio 2022

l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze al 31 agosto e al 30 giugno, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (2 anni).

Lasciare la supplenza attribuita da Graduatorie dIstituto per supplenza al 31 agosto o 30 giugno art comma 3 OM n. 112 del 6 maggio 2022 

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza al 31 agosto o al 30 giugno. Gli effetti sanzionatori non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l’incarico precedentemente conferito.

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