Il nuovo Contratto 2019-21 fa chiarezza su di un compito da sempre assolto dai collaboratori scolastici che lavorano nella scuola dell’infanzia e primaria. In tempi brevi la contrattazione integrativa nazionale definirà la misura della relativa indennità (il compenso)
L’assistenza ai bambini nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale non è una novità del nuovo Contratto
L’ art 47 recita
I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
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b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali,
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa,
come descritto dal piano delle attività.
- La relativa attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i
compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse
utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle
complessivamente spettanti, nell’anno scolastico 2002-3, sulla base dell’applicazione dell’art.
50 del CCNI del 31.08.99.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati
all’assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso.
L’ARAN (CIRS62)
L’igiene personale degli alunni della scuola dell’infanzia rientra nei compiti dei collaboratori scolastici?
La tabella A area A del CCNL 29.11.2007 prevede chiaramente che il personale ATA […] presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47” del medesimo CCNL
Tale articolo 47, infatti, al comma 2, contempla tra le mansioni del personale ATA proprio “l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona […]”
I Sindacati, l’ARAN, i precedenti contratti, l’esperienza di collaborazione fra personale ATA e docente della scuola primaria e dell’infanzia hanno da sempre trovato convergenza su di un compito che ora semplicemente nel Contratto in vigore ha avuto più chiara espressione.
Semmai il nuovo Contratto ha:
- delimitato l’ambito di questa attività che era già prevista e, comunque, ha demandato alla contrattazione integrativa nazionale (art. 54 comma 4) la possibilità di riconoscere un compenso aggiuntivo (indennità) che, a parere della FLC CGIL, dovrà essere economicamente adeguato
- prevista la possibilità di compensare gli altri incarichi ordinari non rientranti nella precedente fattispecie in sede di contrattazione integrativa di istituto (art. 54 c. 2).
Dunque, non novità ma (nella chiarezza) continuità e espressa previsione della possibilità di riconoscere un compenso aggiuntivo remunerazione definitivo a livello nazionale.
Per completezza di informazione cogliamo l’occasione per segnalare che le novità introdotte dal CCNL 2019-2021 con decorrenza 1° maggio 2024 per effetto dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale ATA sono diverse e tutte di segno positivo. Segnaliamo le più importanti
- Aumento di 100/200 euro per le prime e le seconde posizioni economiche già in essere
- Attribuzione di circa 50.000 nuove posizioni economiche
- Passaggi dal profilo inferiore a quello superiore
- Semplificazione norme per la sostituzione del Dsga assente
- Attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA tramite criteri da definire in sede di confronto sindacale.