Campagna pensioni scuola 2025

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Campagna pensioni scuola 2025

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Il ministero ha emanato la circolare relativa alle procedure pensionistiche o di trattenimento in servizio del personale della scuola

Come evidenziato nei giorni scorsi per la FLC CGIL esistono numerose problematiche e criticità all’interno della stessa, soprattutto in merito ai tempi ristretti , all’impossibilità di revoca dell’istanza e all’aggravio di lavoro del personale amministrativo.

La FLC CGIL ha rilevato e nuovamente segnalato molte criticità.

  • ll termine del 21 ottobre per la presentazione delle istanze fissato per tutto il personale scolastico ad eccezione dei dirigenti scolastici senza possibilità di revoca successivamente alla scadenza, rappresenta un unicum nel mondo del lavoro, costringendo le persone a effettuare una scelta irrevocabile con oltre 10 mesi di anticipo. Si tratta di un arco di tempo in cui le condizioni personali, familiari, economiche e di salute, spesso determinanti per la decisione da assumere, possono completamente cambiare. A maggior ragione andrebbero previste tempistiche coerenti con i termini contenuti nel CCNL in materia di preavviso per coloro che intendono presentare istanza di cessazione senza diritto a pensione;
  • la circolare risulta priva di indicazioni per i lavoratori rientranti nel regime previdenziale totalmente contributivo (contribuzione accreditata a partire dal 1° gennaio 1996) che prevede specifici requisiti di accesso alla pensione anticipata e di vecchiaia;
  • rispetto all’istituto del pensionamento col computo in Gestione Separata – di cui cominciano ad avvalersi pensionandi della scuola che vantano contribuzione derivante da contratti di collaborazione, a partita iva o da lavoro parasubordinato – è necessario un aggiornamento della circolare; più in generale, occorre ampliare le indicazioni relative alla possibilità di trattenimento in servizio a tutte le casistiche previste dalla norma (per il computo in Gestione Separata, per esempio, al fine di perfezionare l’anzianità minima dei 15 anni);

Questione passweb

La circolare disattende l’impegno del ministro Valditara a risolvere la questione passweb prima delle prossime scadenze.

Rispetto allo scorso anno, infatti, è stata eliminata del tutto per le istituzioni scolastiche la possibilità, seppur residuale, di utilizzare il sidi per trasmettere i dati necessari all’INPS per la gestione delle istanze di pensione.

Le segreterie scolastiche dovranno utilizzare solo e soltanto passweb per lavorare le pratiche di chi deve andare in pensione, quando basterebbe una cooperazione applicativa tra il sistema informativo del MIM /MEF e gli applicativi INPS per rendere tutto più fluido e versatile.

Tale cooperazione applicativa, tra l’altro, è già in essere per una parte del TFR (contratti a tempo determinato ed incarichi annuali).

Non si comprende a chi giovi la mancanza di dialogo digitale tra sistemi che hanno già tutte le informazioni necessarie: non certo al personale delle segreterie, in carenza di organico e già oberato di incombenze, né ai pensionandi e pensionati che rischiano ritardi nell’erogazione di quanto loro dovuto (TFS/TFR), se non addirittura la perdita.

Occorre andare alla radice: l’applicativo passweb dalla scuola deve essere disattivato; le pratiche spettano all’INPS.

E questa è operazione che deve partire da settembre, cancellando dalla nota ministeriale sulle pensioni l’invito cogente alle scuole di usare passweb, a tutela anche delle persone che vanno in quiescenza.

Ala luce di quanto sopra, è necessaria una radicale modifica della bozza presentata. Qualora il Ministero e l’INPS non intendano dare risposte risolutive alle problematiche evidenziate, la FLC CGIL metterà in campo azioni di mobilitazione e contrasto, compresa l’impugnativa della circolare.

Abbiamo riassunto i punti salienti nelle schede allegate . Potrete prenotare un appuntamento in una delle nostre numerose sedi di consulenza nella schermata iniziale del sito

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA ALMENO UN CONTRIBUTO ENTRO IL 1995
Dal 1° settembre 2025, la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età compiuti entro il 31.12.2025.
Per il personale che svolge “attività gravose” la pensione di vecchiaia si matura con anzianità contributiva minima di 30 anni al 31.08.2025 e almeno 66 anni e 7 mesi di età entro il 31.12.2025.

PENSIONE ANTICIPATA
Dal 1° settembre 2025, la pensione anticipata può essere conseguita a domanda se, entro il 31 dicembre 2025, risulta maturato il requisito contributivo di almeno 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini senza operare alcun arrotondamento.

PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI COSIDDETTI PRECOCI
I lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall’INPS possono accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno 41 anni di contribuzione maturati entro il 31.12.2025.

PENSIONE DI VECCHIAIA PER CHI VANTA PRIMA CONTRIBUZIONE ACCREDITATA DAL 1° GENNAIO 1996
Il personale può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2025 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

  • età anagrafica 67 anni + 20 anni di contribuzione + importo pensione non inferiore all’assegno sociale
  • età anagrafica 71 anni + 5 anni di contribuzione +  importo pensione qualsiasi

ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2025 se risulta in possesso dei seguenti requisiti:

  1. 64 anni di età
  2. 20 anni effettivi di contribuzione
  3. importo pensione non inferiore a:
    * 3 volte assegno sociale (uomini e donne)
    * 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale (donne con 1 figlio)
    * 2,6 volte assegno sociale (donne con 2 figli)

il limite massimo erogabile fino al compimento dell’età pensionabile è 5 volte il trattamento minimo INPS

PENSIONE IN REGIME DI CUMULO
È possibile cumulare (sommare senza oneri) la contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche, comprese le casse dei liberi professionisti, per conseguire la pensione:

  • di vecchiaia all’età di 67 anni e con almeno 20 anni di anzianità contributiva
  • anticipata con almeno 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Nel caso in cui il cumulo dei periodi assicurativi per la pensione di vecchiaia coinvolga una cassa libero professionale che abbia requisiti anagrafici e contributivi più elevati, la quota a carico della cassa libero professionale verrà erogata solo al raggiungimento di tali requisiti.

Ai dipendenti pubblici che accedono alla “pensione in cumulo”, il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia.

PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100”
Il personale che entro il 31/12/2021 ha maturato un’anzianità contributiva minima di 38 anni e compiuto almeno 62 anni di età, potrà accedere alla pensione “Quota 100”.

PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 102”
Il personale che entro il 31/12/2022 ha maturato un’anzianità contributiva minima di 38 anni e compiuto almeno 64 anni di età, potrà accedere alla pensione “Quota 102”.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE “QUOTA 103”
REQUISITI AL 31.12.2023
Il personale che entro il 31/12/2023 ha maturato un’anzianità contributiva minima di 41 anni e compiuto almeno 62 anni di età, potrà accedere alla pensione anticipata “flessibile” (c.d. pensione Quota 103). La pensione sarà liquidata in misura non superiore a cinque volte il trattamento minimo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE “QUOTA 103” REQUISITI AL 31.12.2024
REQUISITI AL 31.12.2024
Il personale che entro il 31/12/2024 matura un’anzianità contributiva minima di 41 anni e compie almeno 62 anni di età, potrà accedere alla pensione anticipata “flessibile” (c.d. pensione Quota 103). Metodo di calcolo: contributivo. Inoltre, la pensione sarà liquidata in misura non superiore a quattro volte il trattamento minimo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.

Il trattamento pensionistico previsto da “Quota 100”, “Quota 102” e “Quota 103” non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Fanno eccezione i redditi entro 5.000 euro lordi annui derivanti da lavoro autonomo occasionale. Ai dipendenti pubblici che accedono alla pensione “Quota 100”, “Quota 102” e “Quota 103” il TFS/TFR viene liquidato nei termini in cui sarebbe corrisposto in caso di maturazione dei requisiti ordinari previsti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

PENSIONE IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE
I lavoratori con contribuzione accreditata in diverse gestioni pensionistiche possono, inoltre, conseguire a domanda, il diritto a pensione totalizzando (sommando) tutte le contribuzioni presenti nelle varie gestioni.
Tale possibilità è esercitabile a 66 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione, ovvero con 41 di contribuzione indipendentemente dall’età. I requisiti anagrafici e contributivi o solo contributivi devono essere perfezionati entro il 31.12.2024, in quanto si applica il regime della decorrenza mobile. 

TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti dell’età per il collocamento a riposo d’ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 71 anni di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia.

COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO
Il personale verrà collocato a riposo d’ufficio qualora ricorrano i
seguenti requisiti:

  • 65 anni di età al 31.08.2025 e requisito contributivo per anzianità/anticipata entro il 31.08.2025.
  • 67 anni di età al 31.08.2025 e requisito contributivo per vecchiaia entro il 31.08.2025.

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI CESSAZIONE
Le istanze di cessazione dal servizio dovranno essere presentate tassativamente entro il termine previsto dal Decreto ministeriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS “ISTANZE ON LINE” disponibile nel sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

GESTIONE DELLE DOMANDE DI PENSIONE
Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all’INPS attraverso l’assistenza gratuita del Patronato INCA-CGIL.

DIRIGENTI SCOLASTICI
Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Infatti, l’art. 12 del CCNL dell’area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2025 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Sopraggiunto il pensionamento, il lavoratore iscritto al Fondo Espero può chiedere la liquidazione del capitale accantonato o lasciare aperta la posizione anche continuando a versare la quota prescelta. Nel caso della richiesta di liquidazione del capitale versato, il lavoratore può scegliere di ricevere un mix di pensione complementare e capitale.
La liquidazione di tutto il capitale maturato avviene d’ufficio nel caso in cui non vengano raggiunti i requisiti minimi per la pensione complementare previsti da Espero oppure nel caso in cui l’importo della rendita pensionistica annua risulti inferiore all’assegno sociale.
Dal giorno successivo all’effettivo pensionamento, tramite la modulistica presente sul sito del Fondo Espero, si piò chiedere la liquidazione del capitale versato dal lavoratore e dal datore di lavoro, capitale che verrà corrisposto entro 90 giorni dalla richiesta. La quota di TFR accumulata dal momento dell’iscrizione al Fondo verrà corrisposta dall’INPS entro 6 o 8 mesi.
Per gli assunti prima del 2001 in regime di TFS, la parte di TFS rimasta nelle casse dell’INPS, verrà corrisposta nei tempi previsti dalla normativa vigente, a seconda della tipologia di pensionamento a cui si ha diritto.

In attesa della Legge di Bilancio 2025 ricordiamo che si potrà accedere ai trattamenti pensionistici di “Opzione Donna” e Ape Sociale solo qualora i requisiti siano stati maturati nei termini di vigenza della norma come sotto riportato.

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA”
Requisiti perfezionati entro il 31.12.2022
Possono accedere alla pensione anticipata “Opzione Donna” le lavoratrici che hanno compiuto almeno 58 anni d’età e maturato 35 anni di contribuzione entro il 31.12.2021 con il calcolo interamente contributivo. Una volta maturati i requisiti, è possibile accedere al trattamento pensionistico in qualsiasi momento.

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA” 2023
Requisiti perfezionati entro il 31.12.2022
Possono accedere solo le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e si trovano in una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 legge 104/92 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA” 2024
Requisiti perfezionati entro il 31.12.2023
Possono accedere solo le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 61 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e si trovano in una delle seguenti condizioni: assistenza ex art. 3 comma 3 Legge 104/92 oppure riduzione capacità lavorativa con invalidità civile pari o superiore al 74%.

APE SOCIALE
È prevista la possibilità di accedere all’APE sociale, con effetto dal 1° settembre 2025 ai lavoratori che hanno maturato nel 2024 i requisiti richiesti (almeno 63 anni e 5 mesi di età e anzianità contributiva minima di 30/36 anni) già in possesso della prevista certificazione rilasciata dall’INPS.
Per le lavoratrici madri l’anzianità contributiva minima di 30/36, è ridotta di 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni.

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