Dopo le numerose segnalazioni facciamo chiarezza sul personale escluso dalle graduatorie d’istituto
Come previsto dall’art.13 del contratto mobilità
ART. 13 – SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
INTERNA D’ISTITUTO
- SISTEMA DELLE PRECEDENZE.
Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e
sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola
mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale
anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la
fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale
chi ha maggiore anzianità anagrafica.
I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO
NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE
CONTINUATIVE
Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la
precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n.
297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie
prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a
carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per
tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa
al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase
esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92,
richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai
movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all’interno
e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come
prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più
istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria
prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale
precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia
espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto
comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale
di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare
una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche
non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (5).
IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO
REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA
TUTELA LEGALE (6)
Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene
riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto
legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a
chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione
di gravità.
Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave
perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi
i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di
soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente,
esercita tale tutela.
Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge (7) e, limitatamente
ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei
trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta
in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: - documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
- documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al
genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da
non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione
rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in
qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile.
Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed
integrazioni (8). - essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico
in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile
per l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del
decreto legislativo 151/2001.
In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un
genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla
L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza
limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione
cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che
abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta
precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente
ai comuni con più distretti.
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio
indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (5) ovvero una
scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel
comune di domicilio dell’assistito.
L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il
distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata
indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da
parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative
ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le
preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di
precedenza.
Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi,
individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori
siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili,
viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno
dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione
di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di
gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza
tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il
diritto a presentare la domanda di mobilità.
La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.
Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno
produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti.
La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
V) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL
COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (7)
VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI
LOCALI
Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i
consiglieri di pari opportunità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase
riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo
domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche
richiedibili, al comune viciniore. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di
esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è
obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di
accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali
preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto,
in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria
senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei
trasferimenti ed alla mobilità professionale.
L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione
al SIDI delle domande.
Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della
precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o
assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale
soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio.
VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI
AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017 - ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del
presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria
d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di
organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione
della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:
a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica
solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello
dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica
solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria
di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche
in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata
del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità
volontaria.
Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata
solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si
esercita.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.
c) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella
graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni
antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno
delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.
In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a
notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di
soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all’individuazione dei perdenti posto.