Graduatoria interna personale docente e ATA – esclusione dalla graduatoria

Home » Graduatoria interna personale docente e ATA – esclusione dalla graduatoria

Graduatoria interna personale docente e ATA – esclusione dalla graduatoria

CATEGORIE

Dopo le numerose segnalazioni facciamo chiarezza sul personale escluso dalle graduatorie d’istituto

Come previsto dall’art.13 del contratto mobilità

ART. 13 – SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
INTERNA D’ISTITUTO

  1. SISTEMA DELLE PRECEDENZE.
    Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e
    sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle operazioni della sola
    mobilità territoriale per le quali trovano applicazione, fatta eccezione per il solo punto I) che vale
    anche per la mobilità professionale. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la
    fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale
    chi ha maggiore anzianità anagrafica.
    I) DISABILITA’ E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
    II) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO
    NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
    III) PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE
    CONTINUATIVE

    Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la
    precedenza, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
    1) disabili di cui all’art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto legislativo n.
    297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie
    prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
    2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a
    carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per
    tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa
    al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase
    esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
    3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell’art. 33 della legge n. 104/92,
    richiamato dall’art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.
    Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai
    movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all’interno
    e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come
    prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più
    istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria
    prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale
    precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia
    espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto
    comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale
    di cui ai punti 1), 2) e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare
    una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche
    non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura (5).
    IV) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO
    REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA
    TUTELA LEGALE (6)

    Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene
    riconosciuta, in base all’art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del decreto
    legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a
    chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione
    di gravità.
    Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave
    perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi
    i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di
    soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente,
    esercita tale tutela.
    Successivamente, viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge (7) e, limitatamente
    ai trasferimenti nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II fase dei
    trasferimenti, al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.
    In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta
    in presenza di tutte le sottoelencate condizioni:
  2. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
  3. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l’assistenza al
    genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da
    non consentire l’effettiva assistenza nel corso dell’anno scolastico. La documentazione
    rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in
    qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio convivente con il genitore disabile.
    Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con
    dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle
    disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed
    integrazioni (8).
  4. essere anche l’unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell’anno scolastico
    in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile
    per l’assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell’art. 42 comma 5 del
    decreto legislativo 151/2001.
    In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un
    genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla
    L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria.
    Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza
    limitatamente ai trasferimenti all’interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione
    cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che
    abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta
    precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente
    ai comuni con più distretti.
    In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio
    indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili (5) ovvero una
    scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel
    comune di domicilio dell’assistito.
    L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il
    distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria. La mancata
    indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da
    parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative
    ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le
    preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di
    precedenza.
    Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi,
    individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela. Qualora entrambi i genitori
    siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili,
    viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno
    dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione
    di gravità. Successivamente tale precedenza è riconosciuta al coniuge del disabile in situazione di
    gravità. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza
    tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il
    diritto a presentare la domanda di mobilità.
    La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili.
    Per beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno
    produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti.
    La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.
    V) PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL
    COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
    VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (7)
    VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI
    LOCALI

    Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i
    consiglieri di pari opportunità, a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo
    18/08/2000 n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo nelle operazioni di II e III fase
    riguardanti i trasferimenti alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo
    domanda si riferisca al comune nel quale esercita mandato, in mancanza di istituzioni scolastiche
    richiedibili, al comune viciniore. L’indicazione della preferenza sintetica per l’intero comune di
    esercizio del mandato, ovvero per il distretto scolastico, per i comuni suddivisi in più distretti, è
    obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto in questione preclude la possibilità di
    accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali
    preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto,
    in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria
    senza diritto di precedenza. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei
    trasferimenti ed alla mobilità professionale.
    L’esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione
    al SIDI delle domande.
    Al termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della
    precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o
    assegnato prima del mandato e, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale
    soprannumerario e vincolato alla mobilità d’ufficio.
    VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI
    AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 4/12/2017
  5. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
    I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del
    presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria
    d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto da trasferire d’ufficio, a meno che la contrazione di
    organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione
    della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che:
    a) l’esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica
    solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito.
    b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello
    dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica
    solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria
    di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.
    Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
    L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche
    in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata
    del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità
    volontaria.
    Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata
    solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si
    esercita.
    Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.
    c) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella
    graduatoria d’istituto per l’identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni
    antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno
    delle condizioni che hanno dato titolo all’esclusione da tale graduatoria.
    In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a
    notificare agli interessati e all’ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di
    soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all’individuazione dei perdenti posto.
CONDIVIDI:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *