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Una scelta di coerenza: la tutela del lavoro sempre al primo posto!

La FLC CGIL Frosinone Latina organizza vertenze collettive e individuali a tutela del diritto al lavoro e ad un’adeguata retribuzione.

Per richieste individuali contattaci scrivendo una mail consulenza.frosinonelatina@flcgil.it oppure raggiungici in una delle numerose sedi di consulenza

📝 per le vertenze collettive compila questo modulo per manifestare il tuo interesse. Verrai contattato per fissare un appuntamento con i nostri avvocati che ti forniranno tutte le indicazioni necessarie relative alla vertenza di tuo interesse

https://forms.gle/fDFo7Z4Q9NYYW81G7

Vertenze in corso

Vertenza Scatto 2013

La FLC CGIL Frosinone Latina propone un ricorso per il recupero del blocco dello scatto del 2013 nella progressione salariale per il personale scolastico. La vertenza si rivolge anche al personale AFAM per il recupero degli anni 2012 – 2014.

Il ricorso viene avviato a seguito della più recente sentenza della Corte di Cassazione sul tema, che riconosce l’anno 2013 ai fini della ricostruzione della carriera.

Come manifestazione di interesse ti chiediamo di compilare il seguente modulo google: https://forms.gle/ErTLnUBx123uCmte6

Monetizzazione ferie non godute

La Cassazione con ordinanza 15415/2024 ha affermato il seguente principio: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva”.

Quindi il docente con contratto a tempo determinato avente una scadenza al 30 giugno o prima di tale data non può essere collocato in ferie d’ufficio e, nel caso in cui non avesse chiesto le ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, né fosse stato sollecitato a farlo con circolare o comunicazione del dirigente scolastico, egli ha diritto a vedersi riconoscere l’indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute.

Vertenza tutela Docenti specializzati TFA e ITP

La FLC CGIL Frosinone Latina propone un ricorso per la tutela dei docenti specializzati con il percorso del TFA sostegno che rischiano di essere penalizzati e scavalcati nell’accesso ai contratti di supplenza da GPS a causa dell’inserimento “a pettine” dei docenti che hanno conseguito il titolo all’estero e sono in attesa di riconoscimento.

Per aderire alla vertenza compila il modulo
L’adesione alla vertenza richiede l’iscrizione alla FLC

Carta docente

Dopo la sentenza con cui il Consiglio di Stato ha stabilito che gli insegnanti precari hanno diritto alla “Carta del Docente“, mettiamo a disposizione degli interessati un modulo per ricevere informazioni sulle modalità di partecipazione al ricorso al fine di ottenere il beneficio economico di 500 euro per la formazione e l’aggiornamento.

Per aderire al ricorso è necessario essere iscritti alla FLC CGIL e aver svolto, dall’istituzione della Carta Docente (a.s. ’15/16) ad oggi (a.s. ’21/22), uno o più incarichi annuali a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.

RICONOSCIMENTO INTEGRALE DEL SERVIZIO PRE-RUOLO (GRADONI STIPENDIALI E CARRIERA)

La FLC CGIL Frosinone Latina promuove per tutto il personale della scuola la presentazione di un ricorso al Tribunale del Lavoro finalizzato ad ottenere il diritto ai gradoni di anzianità anche durante il periodo di pre-ruolo nonché il pieno riconoscimento, giuridico ed economico, ai fini della ricostruzione della carriera di tutto il servizio prestato a tempo determinato.

Ricorso per ottenere il diritto ai gradoni di anzianità nel periodo preruolo nella scuola

Attualmente il personale della scuola assunto a tempo determinato non beneficia delle progressioni economiche di anzianità previste per il personale di ruolo: quindi, un docente o un ATA anche dopo molti anni di servizio preruolo utilmente valutabile si troverà in busta sempre lo stipendio base corrispondente alla fascia stipendiale 0.

Tale previsione normativa è stata di fatto superata dalla Direttiva comunitaria (1999/70/CE) e dalle successive pronunce giurisprudenziali italiane ed europee, ravvisando una illegittima disparità di trattamento tra il personale precario e quello di ruolo, a parità di inquadramento e mansioni.

Il nostro ricorso punta ad ottenere per tutto il personale della scuola il diritto al corretto inquadramento nelle fasce stipendiali anche durante la successione di contratti a termine.

Quindi possono presentare il ricorso coloro che hanno più di 3 anni di servizio preruolo (per i docenti “anni interi” sopra i 180 giorni). Per coloro che hanno iniziato a lavorare a tempo determinato dopo il 01.09.2010, a causa della soppressione del gradone 3 – 8 anni, occorrerà avere più di 9 anni di preruolo. 

La documentazione necessaria (da consegnare in fotocopia) per poter aderire al ricorso è:

  1. carta di identità;
  2. codice fiscale;
  3. autocertificazione degli anni di servizio preruolo; SCARICA QUI
  4. certificati di servizio degli anni di servizio preruolo (da richiedersi per “motivi di giustizia, controversie in materia di lavoro” esibendo la circolare allegata di fianco); SCARICA IL MODULO RICHIESTA CERTIFICATO QUI – SCARICA LA CIRCOLARE QUI
  5.  preferibilmente un cedolino paga per ogni anno di pre-ruolo. Se risultasse impossibile reperire i cedolini indicati recarsi alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato chiedendo la stampa dei cedolini mancanti. 

Consigliamo di inoltrare quanto prima via raccomandata A/R la lettera di diffida e interruzione termini di prescrizione (SCARICA QUI), conservando copia della stessa e delle ricevute di invio e avvenuta consegna. La presente diffida è utilizzabile da chi è ancora precario oppure non ha ancora ottenuto il decreto di ricostruzione carriera.

Ricorso per il pieno riconoscimento del preruolo ai fini della ricostruzione carriera nella scuola

Attualmente, al personale immesso in ruolo che abbia un pregresso servizio di precariato, la ricostruzione di carriera viene effettuata riconoscendo, ai fini giuridici ed economici, i primi 4 anni per intero e solo i 2/3 per tutto il periodo eccedente tale soglia (comma 5 art. 485 del Dlgs 297/94 e comma 13, art. 4 del Dpr n. 399/88).

Alla luce dei principi comunitari espressi nelle recenti sentenze della Corte di Giustizia europea tale disposizione risulta contraria alla Direttiva comunitaria (1999/70/CE) nella parte in cui applica una discriminazione tra il personale assunto a tempo determinato e il personale a tempo indeterminato.

Tale orientamento è stato confermato da varie recenti sentenze dei Giudici del Lavoro e della Corte di Cassazione.

La discriminazione evidenziata consiste nel fatto che, per la stessa tipologia di lavoro, al personale docente e ATA assunto con un contratto a tempo indeterminato l’anzianità di servizio ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali viene riconosciuta per intero, mentre diversamente il personale assunto a tempo indeterminato che può far valere anche un periodo pregresso di servizio a tempo determinato maggiore di quattro anni, potrà avere un riconoscimento di questo servizio pre-ruolo solo parziale (i 2/3 di cui sopra).

Quindi possono presentare il ricorso coloro che sono assunti a tempo indeterminato (di ruolo) e hanno effettuato più di 4 anni di servizio non di ruolo utilmente valutabili (per i docenti 180 giorni di servizio in ogni anno scolastico – per il personale ATA tutti i periodi di effettivo servizio)

La documentazione necessaria (da consegnare in fotocopia) per poter aderire al ricorso è:

  1. copia della domanda e del decreto di ricostruzione di carriera;
  2. carta di identità;
  3. codice fiscale;
  4. autocertificazione degli anni di servizio preruolo; SCARICA QUI
  5. certificati di servizio degli anni di servizio preruolo (da richiedersi per “motivi di giustizia, controversie in materia di lavoro” esibendo la circolare allegata di fianco); SCARICA IL MODULO RICHIESTA CERTIFICATO QUI – SCARICA LA CIRCOLARE QUI
  6.  contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  7.  preferibilmente un cedolino paga per ogni anno di pre-ruolo; cedolini a campione del ruolo precedenti e successivi alla ricostruzione carriera; il cedolino con la eventuale liquidazione degli arretrati ricostruzione carriera (se emesso). Se risultasse impossibile reperire i cedolini indicati recarsi alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato chiedendo la stampa dei cedolini mancanti. 

Consigliamo quanto prima di inoltrare via raccomandata A/R la lettera di diffida e interruzione termini di prescrizione (SCARICA QUI), conservando copia della stessa e delle ricevute di invio e avvenuta consegna, in particolare per chi ha un decreto di ricostruzione carriera che sta per raggiungere i 10 anni dall’emissione (data riportata in alto a destra nel decreto).

N.B. Le due rivendicazioni possono essere fatte valere con il medesimo ricorso.

A PARI LAVORO, PARI DIRITTI: RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI ANCHE PER I PRECARI (SUPPLENZE BREVI)

Come noto l’indennità “Retribuzione Professionale Docenti” è corrisposta solo ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo destinatari di contratti a tempo determinato annuali, fino al termine delle attività didattiche (al 30/06 o al 31/08), e non è invece corrisposta ai docenti in relazione ai contratti a tempo determinato di supplenze brevi e saltuarie.

Riteniamo che questo rappresenti una palese discriminazione in considerazione anche del fatto che la Corte di Giustizia europea ha da tempo esplicitato il contenuto e la portata dei principi di cui alla clausola  4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE-CEEP allegato alla Direttiva 1999/70  in relazione alle ipotesi di discriminazioni del lavorato a tempo determinato.

Sul punto si è anche recentemente espressa la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro con l’ordinanza n. 20015 del 27.07.2018 la quale, infatti, richiamando il principio poco sopra citato, recita testualmente che “la retribuzione professionale docenti è attribuita a tutto il personale docente ed educativo, ricomprendendo nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999”.

 La FLC CGIL di Roma e del Lazio, per mezzo del suo Ufficio Legale Regionale, propone una campagna di ricorsi rivolti a tutti quei docenti che negli anni abbiano svolto periodi di lavoro con contratti temporanei per vedere riconosciuto il loro diritto a percepire la RPD in relazione a tali periodi.

Chi può fare ricorso

I docenti che abbiano svolto nell’arco del proprio servizio preruolo nella scuola pubblica statale periodi di supplenze brevi e saltuarie, senza percepire la RPD, e che almeno alcuni di questi periodi di servizio temporaneo siano stati prestati negli ultimi 5 anni.

Possono aderire ai ricorsi solo gli iscritti alla FLC CGIL Roma e Lazio o chi si iscrive prima dell’avvio degli stessi recandosi in una delle nostre sedi di consulenza sul territorio, presso le quali si può ricevere assistenza.

Adempimenti e costi

All’avvio della procedura di adesione ai ricorso sarà richiesta all’iscritto/a la firma della documentazione necessaria e il versamento di 20 euro a titolo di fondo spese.