In questo periodo molti docenti precari ci chiedono chiarimenti in merito alla valutazione del diploma di scuola magistrale in seguito ai numerosi decreti di convalida emessi dalle istituzioni scolastiche
Vengono fornite diverse e a volte bizzarre interpretazioni del calcolo del punteggio relativo a tale titolo che presenta la valutazione per ogni disciplina ma non esprime un giudizio finale.
Secondo TAB A/1 allegata all’Ordinanza Ministeriale 112 del 6.05.2022 nel punto A.1 viene riportato quanto segue:
“Le abilitazioni il cui voto non è espresso in centesimi sono rapportate a 100. Le eventuali
frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a
0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia
quantificabile in termini numerici, sono attribuiti”
con la pubblicazione delle FAQ la questione è stata definitivamente chiarita con la FAQ numero 79
Diplomati magistrali triennali ante 2001/02: nel diploma non è specificato il voto finale. I voti c’erano ma espressi per ogni materia. Quale punteggio sarà attribuito?
La tabella di valutazione A/1 riferita alla I fascia per il personale docente della scuola di infanzia e primaria specifica che “Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti punti 8”
Il titolo di conseguenza, deve essere valutato 8 punti per il punto A.1 della tabella.